Ordinanza
P.Q.M.
1. RESPINGE IL RECLAMO di Cimbria s.r.l.
2. ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RECLAMO di 3U VISION s.r.l., come in motivazione.
3. CONDANNA Cimbria s.r.l. al pagamento delle spese di lite di controparte relative a questa fase, spese di lite che si liquidano in: euro 7.500,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; anticipazioni per euro 321,00. Infine, Cassa professionale ed IVA come per legge sulle prime due voci (compensi e spese generali).
4. DICHIARA che la reclamante Cimbria s.r.l. è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, testo unico spese di giustizia d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115.
5. CONFERMA la ordinanza di primo grado in punto a tutte le statuizioni sulle spese, legali e consulenziali.
6. DETERMINA IL DISPOSITIVO della fase cautelare come segue, in parziale riforma del dispositivo di primo grado:
➢ accoglie il ricorso originario della società 3U Vision s.r.l., rispetto al quale vi è fumo di buon diritto di contraffazione di privative industriali;
➢ inibisce a Cimbria s.r.l. qualunque produzione, promozione e commercializzazione della selezionatrice ottica SEA.IQ, anche se diversamente denominata a fini commerciali, che presenti le caratteristiche analoghe a quelle di SEA.IQ; in particolare, che presenti le caratteristiche delle
rivendicazioni di cui al ricorso (finale 5884 e 3623); ogni ulteriore questione sulla riconducibilità tecnica dei prodotti a SEA.IQ sarà risolta in sede di attuazione;
➢ ordina il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari della selezionatrice ottica SEA.IQ; ovvero di prodotti aventi le caratteristiche di cui al precedente alinea;
➢ fissa la penale di € 30.000,00 (trentamila/00) per ogni futura violazione dell’inibitoria, relativa a produzione, promozione e commercializzazione;
➢ dispone penale anche per la non ottemperanza all’ordine di ritiro dal commercio; dispone che vi sia penale per ogni prodotto non ritirato dopo il 31 ottobre 2024, di euro 20.000,00 (ventimila/00); pertanto, Cimbria s.r.l. è tenuta a pagare tale somma per ogni prodotto non ritirato dopo tale data;
➢ ordina a Cimbria s.r.l. di pubblicare sul proprio sito, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 gennaio 2025, il dispositivo di questa ordinanza, consistente in sei punti di dispositivo (frecce); in uno spazio non inferiore ad un sesto della home page; respingendo per il resto la richiesta di pubblicazione.